Art. 2.
(Promozione del prodotto).

      1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero delle attività produttive, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano,

 

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con campagne di informazione rivolte agli esercenti e ai consumatori, la diffusione del «gelato tradizionale italiano», anche valorizzando le ricette e le tradizioni alimentari locali che si avvalgono del disciplinare di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.